Accesso civico

Il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 art. 5

Tratta il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 L’art 5 comma 1. Ha istituito :   ”L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La domanda va presentata al Dirigente Scolastico ITT “Panella-Vallauri” via E. Cuzzocrea n. 22 89125 Reggio Calabria RC  e-mail rctf05000d@istruzione.it Pec rctf05000d@pec.istruzione.it

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In sintesi l’accesso civico rappresenta un modo per salvaguardare i diritti del cittadino, correggendo la   mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.